Organi Collegiali

In questa pagina elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni. 


Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

Composizione

  • Consiglio di classe. Nella scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
  • Consiglio d’Istituto. Nella scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il dirigente scolastico, membro di diritto. Il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
  • La Giunta esecutiva è composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
  • Collegio dei docenti. E’ costituito da tutti i docenti della scuola, supplenti compresi. E’ presieduto dal dirigente scolastico. Le sue competenze sono strettamente connesse all’attività didattica e trovano la loro massima espressione nella progettazione, approvazione e verifica del Piano dell’Offerta formativa.

Compiti del consiglio di classe

  • Nella sola componente docenti ha compiti di programmazione e valutazione dell’attività didattica e di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni; decide motivatamente, secondo i criteri generali deliberati dal collegio dei docenti e indicati nel POF, relativamente all’ammissone degli alunni alla classe successiva o agli esami di stato conclusivi.
  • Ha inoltre la facoltà di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e di proporre l’adesione a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
  • Nella composizione allargata ha la facoltà di formulare agli altri organi collegiali proposte organizzative per il migliore funzionamento generale della scuola e dell’attività didattica; delibera, su proposta dei singoli docenti e dei dipartimenti disciplinari, in merito all’adozione dei libri di testo per le classi dei successivi anni.
  • Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, con le modalità previste dal Regolamento di disciplina.

Elezioni

  • I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno.
    La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
    Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
  • Per il consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell’organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi nelle date fissate dal MIUR, un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00.
    Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
  • La componente studentesca del consiglio d’istituto viene rinnovata ogni anno: nel caso non si debba procedere al rinnovo triennale di tutte le componenti, l’elezione si svolge con procedura semplificata, nello stesso giorno previsto dal dirigente scolastico per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (entro il 31 ottobre di ogni anno) 

Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

Compiti del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella composizione del POF (ha il potere di adottarlo o meno e quindi di possibile rinvio dello stesso al collegio docenti per un suo adeguamento) e ha una funzione di verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale.

Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell’orario, sulle questioni relative alla privacy ecc. Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto. 

Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento.

Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto: a) Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; b) Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; c) Approva le modifiche al programma annuale ; d) Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente scolastico all’esame del collegio dei revisori dei conti; e) Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese; f) Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni; g) Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44/2001; h) Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente scolastico.

ulteriori competenze sul Consiglio d’Istituto sono disponibili qui .

Compiti della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto

La Giunta esecutiva “prepara i lavori del consiglio di istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere”. La Giunta, in cui il dirigente è Presidente, è di fatto, il filtro giuridico, è il passaggio che sancisce l’ammissibilità dei provvedimenti, ma è anche l’organo a salvaguardia delle responsabilità amministrative del Presidente del Consiglio di istituto (componente genitoriale) e dell’intero Organo ( il dirigente è membro). 

Compiti del Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico).

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

  1. a)l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
  2. b)l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
  3. c)l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
  4. d)la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);
  5. e)la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett.c U., art. 2 OM 134/2000);
  6. f)l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e U.);
  7. g)l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
  8. h)la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d U.);
  9. i)lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o U.);
  10. j)la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
  11. k)l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
  12. l)la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).

Formula inoltre proposte e/o pareri:

  1. a)sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
  2. b)su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
  3. c)sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.